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Il tema dell'art.
18 e' diventato di grande attualita' in questi giorni: ma come spesso
succede, chi parla (o straparla) non sa di che cosa si tratta: francamente
dubito che tanto il "nemico" Fini che l'"amico" Bossi
abbiano mai letto questa norma, e conoscano la materia.
Siccome la conoscenza e' potere, facciamo per un attimo chiarezza.
Liberta'
di licenziare.
L'art. 18 non contiene le norme che vietano di licenziare. Queste sono
contenute in un'altra legge, la 604 del 1966, quindi di 4 anni piu' vecchia
dello Statuto dei lavoratori.
Inoltre sarebbe impossibile stabilire la liberta' assoluta di licenziare,
perche' la Repubblica Italiana e' firmataria di numerosi Trattati e Convenzioni
internazionali, che, per previsione costituzionali, non possono essere
abrogati ne' da legge ordinaria ne' da referendum abrogativo. Queste norme
internazionali, sia pure con la vaghezza tipica di disposizioni che poi
si devono integrare in realta' sociali, antropologiche, geografiche, politiche
diverse, obbligano l'Italia ad adottare norme che tutelino la dignita'
e il diritto di partecipazione dei lavoratori. Un'assoluta liberta' di
licenziare sarebbe in contrapposizione a tali norme.
Il
licenziamento illegittimo
Licenziare e' possibile in Italia, solo che occorre avere un motivo valido
per farlo. Se questo motivo non c'e', il licenziamento e' illegittimo.
Facciamo un passo indietro, andiamo alla teoria generale del diritto:
mi rendo conto che puo' essere un terreno noioso, ma la conoscenza e'
potere, e ha qualche piccolo prezzo da pagare. Se Tizio commette un fatto
illegittimo danneggiando Caio, dovra' per legge adoperarsi a cancellare
il pregiudizio causato. Se Tizio, per esempio, ha incautamente distrutto
la Citroen Xara 1900 blu immatricolata nel 1998, di proprieta' di Caio,
potra' fare una delle due seguenti cose: ricompra a proprie spese in nome
e per conto di Caio un'altra vettura avente le stesse caratteristiche
salienti di quella distrutta, oppure prende Quattro Ruote, vede quanto
vale la vettura distutta, e ne paga il controvalore in danaro, maggiorato
del costo relativo al passaggio di proprieta': nel primo caso siamo di
fronte ad una tutela cosidetta "reintegratoria", perche' ricrea
la situazione antecedente il comportamento illegittimo, nel secondo caso
abbiamo la tutela "risarcitoria": il fatto illegittimo non viene
cancellato, e ne perdurano gli effetti, ma il danneggiato viene risarcito
del pregiudizio subito. Tutti gli studiosi di diritto concordano che la
tutela piu' efficace (anche se non sempre possibile, o di facile e rapida
attuazione) e' quella reintegratoria.
L'art.
18 e la tutela reintegratoria
Perche' quattro anni dopo aver stabilito per legge l'obbligo di avere
un motivo valido per licenziare, il legislatore ha sentito il bisogno
di varare l'art. 18? Ma cosa dice in definitiva questo articolo? L'art.
18 stabilisce che in tutte le aziende in cui si applica lo Statuto dei
lavoratori, qualora il licenziamento intimato al lavoratore sia senza
motivo, il giudice dispone la reintegrazione nel posto di lavoro. L'art.
18, quindi, stabilisce che di fronte ad un particolare comportamento illegittimo
(il licenziamento senza motivo) l'unica tutela possibile sia quella reintegratoria.
La legge 604 del 1966, quella che stabilisce "quando" il licenziamento
e' valido e quando non lo e', poneva, a scelta del datore di lavoro, la
tutela reintegratoria, alternativa a quella risarcitoria, e quest'ultima
veniva forfettizzata in un massimo di sei mensilita', a favore di lavoratori
particolarmente anziani (senno' la "penale" scendeva sino a
due mensilita'). Inutile dire le grandi aziende quale alternativa sceglievano,
allorche' licenziavano attivisti sindacali, o lavoratori impegnati politicamente
in partiti sgraditi alla proprieta'.
E
gli altri paesi?
Non e' vero che l'Italia e' l'unico Paese in Europa ad avere la tutela
reintegratoria; e' vero che, grazie alla presenza di un capitalismo familiare,
provinciale e ottuso, da sempre colluso con il potere, chiunque lo rappresentasse
(diceva Giovanni Agnelli sr. che la FIAT era sempre governativa: lo diceva
a chi criticava una mancanza di presa di distanze verso il fascismo) l'Italia
e' stato l'ultimo Paese ad adottare una norma che tutelasse i lavoratori
dai licenziamenti abusivi. E' vero che in Italia ed in Svezia l'azienda
non ha la possibilita' di scegliere tra tuela reintegratoria e tutela
risarcitoria: ma nei Paesi dove questa possibilita' esiste, non si parla
di sei mensilita', ma normalmente di due annualita': e la cosa cambia
aspetto.
Art.
18 e flessibilita'
La flessibilita', di cui parla tanto, sapendone poco, ha tre varianti:
flessibilita' retributiva (una quota della retribuzione e' legata
ad alcune variabili: e' una cosa antichissima, basti pensare al cottimo),
flessibilita' degli orari di lavoro (a parita' di retribuzione,
intensificare le presenze nei momenti di maggiore attivita' e diradarle
nei momenti di "calma") e flessibilita' degli organici:
poter diminuire o aumentare gli organici in tempo reale, a secondo dell'andamento
dell'attivita'. La flessibilita' puo' essere in entrata o in uscita. Nel
primo caso abbiamo il ricco armamentario di figure contrattuali, quali
i contratti di formazione e lavoro, il lavoro interinale, il lavoro a
termine, le collaborazioni coordinate e continuative (normalemente a termine,
o comunque risolvibili con il pagamento di una penale precedentemnte concordata).
Per la flessibilita' in uscita abbiamo le procedure di mobilita', che
prevedono la decisione dell'azienda di estromettere del personale, con
intervento da una parte degli ammortizzatori sociali, e dall'altra di
una procedura sindacale e amministrativa, con la quale si valuta se non
esistono alternative economicamente sostenibili alla riduzione del personale.
Questa normativa, del 1991, ricalca fedelmente una Direttiva Europea degli
anni 70, la cui mancata applicazione, per circa un quindicennio, ha procurato
tre condanne per inadempienza alla Repubblica Italiana: in ogni caso e'
una normativa, che con poche varianti marginali (in Germania peggiorative
per le aziende) e' uguale in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.
C'e' da sottolineare che una grande flessibilita' in entrata rende inutile
buona parte della flessibilita' in uscita. Se cala il lavoro, basta non
riassumere i contratti a tempo indeterminato, o non rinnovare le collaborazioni
continuative, o non ricorrere al lavoro interinale e l'organico dell'azienda
si contrae, facendo fronte al periodo di crisi.
Art.
18 e occupazione
L'art. 18 si applica nella provincia di Treviso, dove si fatica a trovare
lavoratori extracomunitari, in Brianza, in Emilia Romagna, nelle Marche,
cioe' in regioni dove la disoccupazione e' ai minimi europei. Un'indagine
tra imprenditori fatta tre anni fa dalla Regione Siciliana sui disincentivi
di fatto ad investire in Sicilia, metteva al primo posto la burocrazia,
al secondo la situazione delle infrastrutture, al terzo la criminalita';
di art. 18, cosi' come di costo del lavoro non se ne parlava. Ma cosa
ci vuole per creare nuova occupazione? La risposta e' semplice e banale:
la necessita' di avere lavoratori. Se il mercato non tira, se non c'e'
"domanda", come si dice in termini economici, nessuno assumera';
per contro, se c'e' bisogno di produrre per soddisafare clienti, si assume
e basta, per la semplice circostanza che serve. La domanda e' il primo
e piu' importante dei fattori che generano occupazione. Poi ci sono fattori
che agevolano la creazione di occupazione (ma sempre dopo avere stabilito
che serva), quali il basso costo del danaro, il non dovere l'azienda sobbarcarsi
spese per sopperire alle carenze infrastutturali, il non essere tiranneggiata
dal potere amministrativo: se qualcuno un giorno volesse indagare, per
esempio, sul tasso di disoccupazione dei figli degli ispettori del lavoro,
forse capirebbe perche' tanti imprenditori non investono in Sicilia. Infine
sapere di poter contare su lavoratori che sanno lavorare (e parliamo della
formazione).
E la flessibilita'? La rigidissima Germania ha un tasso di disoccupazione
del 10% circa, la flessibilissima Spagna, dopo aver abbattuo gl ingenti
tassi di disoccupazione ereditati dal franchismo, si e' attestata intorno
al 20%, e misura sulla propria pelle quanto sia relativamente facile passare
dal 40% al 20%, e quanto, dopo, sia faticoso eliminare un solo decimale.
E
il pubblico impiego?
Malgrado i passi in avanti fatti sulla strada dell'equiparazione tra lavoro
pubblico e lavoro privato, la risoluzione del rapporto di lavoro con un
impiegato pubblico resta ancora un fatto di una complessita' straordinaria,
tanto per ragioni normative che per ragioni culturali. E cio' mentre il
settore pubblico evidenzia una mancanza di efficacia produttiva di cui
sono vittime, principalemente i cittadini.
Lungi dall'utilizzare luoghi comuni quali "tutti sfaticati",
o, peggio "tutti ladri", vale la pena riflettere su come dipendenti
pubblici accusati e condannati per concussione, corruzione e altri gravi
reati commessi in occasione della loro prestazione lavorativa siano ancora
regolarmente in servizio.
I commenti se li faccia chi legge, se vuole: limitiamoci a registrare
che chi corrompe finanzieri in servizio non si sta ponendo il problema
di sanare il "buco" con un po' di sana flessibilita' in uscita
dei soli dipendenti pubblici che sbagliano gravemente.
Art.
18 e flessibilita' in uscita: due mondi diversi
Torniamo alla tormentata questione dell'abrogazione dell'art. 18 quale
strumento per recuperare flessibilita'. Abbiamo visto che l'art. 18 e'
una norma piu' processuale che sostanziale, che esso convive con realta'
dove la manodopera disponibile non copre il bisogno di assumere, che gli
stessi imprenditori interrogati sul perche' si assuma in alcune regioni
e non in altre ( parita' di normativa sul lavoro) indicano altri elementi
quali fattori critici.
Questo contributo vuole mantenere sino in fondo un taglio tecnico per
aiutare a capire, e pertanto concludiamo su questa linea.
La flessibilita' in uscita serve nella triste ipotesi in cui, per ragioni
varie, un'azienda scopra di aver un numero di dipendenti superiore a quello
che le serve. Abbiamo visto come la cosidetta flessibilita' in entrata
sia gia', nei fatti, una flessibilita' in uscita: se le condizioni produttive
che spingono a far cresecere gli organici vengono meno, si riduce il lavoro
cosidetto precario, e l'organico di fatto e' sistemato. Potrebbe non bastare,
e allora si apre una procedura di mobilita': all'inizio doveva durare
almeno 75 giorni, poi e' stata ridotta a 45: in questo lasso di tempo
si esamina la situazione, e se l'azienda insiste, resistendo agli scioperi
e alle pressioni politiche, nessuna norma, e meno che mai l'art. 18 che
parla di tutt'altra cosa potranno obbligarla atenersi i dipendenti in
esubero. Certo una classe imprenditoriale legata a filo doppio, specie
in sede locale, al mondo politico, non sempre ha la forza di imporre le
proprie scelte imprenditoriali, ma e' costretta a farsi carico dei problemi
dei politici: ma rigiardo a cio', direi che l'art. 18 e' esente da colpe.
La verita' e' che la flessibilita' in uscita e l'art. 18 sono due momenti
totalmente separati del diritto del lavoro, a meno di non voler dire che
poter allontanare un lavoratore sia un modo per modellare l'organico alle
esigenze produttive: ma qual'e' l'azienda che cambia le sue sorti potendo
mandare via un lavoratore? Si dira': la piccola azienda. Bene, quella
e' gia' al di fuori dello Statuto dei Lavoratori, e quindi dell'art. 18.
Le aziende se vogliono, hanno tutti gli strumenti per adattare gli organici
alle esigenze, e da questo punto di vista l'abolizione dell'art. 18 nulla
aggiungerebbe, perche'esso, occupandosi di altro, e' completamente indifferente
al tema della flessibilita'.
Se, poi, fosse vero che la facilita' di licenziare, sia pure pagando,
e' un modo per recuperare competitivita', sarebbe criminale quel goversno,
che costatata la situazione dei suoi dipendenti, continuasse a coprirli
di garanzie di stabilita'.
Conclusione
Proporre l'abolizione dell'art. 18 e' una cosa lecita, come lecito e'
opporsi; nessuna persona civile puo' bollare con insulti di alcun tipo
chi pensa e sostiene, lecitamente, una cosa lecita, ma diversa dalla propria.
Ma anche giusto riaffermare che non dovrebbe mai essere lecito mentire
e chi lo fa merita di essere addiatato con l'insulto adeguato: Misitifcatore.
Crediamo di aver aiutato a capire che chi collega l'abolizione dell'art.
18 alla flessibilita', o peggio, all'incremento di occupazione, mente,
ed e' un mistificatore: fatti alla mano, sapendo di che parliamo.
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