Appunti sull'Art. 18


di
Claudio Ferro

libertà di licenziare | il licenziamento illegittimo | L'art. 18 e la tutela reintegratoria | E gli altri paesi? | Art. 18 e flessibilita' | Art. 18 e occupazione | E il pubblico impiego? | Art. 18 e flessibilita' in uscita: due mondi diversi | Conclusione

Il tema dell'art. 18 e' diventato di grande attualita' in questi giorni: ma come spesso succede, chi parla (o straparla) non sa di che cosa si tratta: francamente dubito che tanto il "nemico" Fini che l'"amico" Bossi abbiano mai letto questa norma, e conoscano la materia.
Siccome la conoscenza e' potere, facciamo per un attimo chiarezza.

Liberta' di licenziare.
L'art. 18 non contiene le norme che vietano di licenziare. Queste sono contenute in un'altra legge, la 604 del 1966, quindi di 4 anni piu' vecchia dello Statuto dei lavoratori.
Inoltre sarebbe impossibile stabilire la liberta' assoluta di licenziare, perche' la Repubblica Italiana e' firmataria di numerosi Trattati e Convenzioni internazionali, che, per previsione costituzionali, non possono essere abrogati ne' da legge ordinaria ne' da referendum abrogativo. Queste norme internazionali, sia pure con la vaghezza tipica di disposizioni che poi si devono integrare in realta' sociali, antropologiche, geografiche, politiche diverse, obbligano l'Italia ad adottare norme che tutelino la dignita' e il diritto di partecipazione dei lavoratori. Un'assoluta liberta' di licenziare sarebbe in contrapposizione a tali norme.

Il licenziamento illegittimo
Licenziare e' possibile in Italia, solo che occorre avere un motivo valido per farlo. Se questo motivo non c'e', il licenziamento e' illegittimo. Facciamo un passo indietro, andiamo alla teoria generale del diritto: mi rendo conto che puo' essere un terreno noioso, ma la conoscenza e' potere, e ha qualche piccolo prezzo da pagare. Se Tizio commette un fatto illegittimo danneggiando Caio, dovra' per legge adoperarsi a cancellare il pregiudizio causato. Se Tizio, per esempio, ha incautamente distrutto la Citroen Xara 1900 blu immatricolata nel 1998, di proprieta' di Caio, potra' fare una delle due seguenti cose: ricompra a proprie spese in nome e per conto di Caio un'altra vettura avente le stesse caratteristiche salienti di quella distrutta, oppure prende Quattro Ruote, vede quanto vale la vettura distutta, e ne paga il controvalore in danaro, maggiorato del costo relativo al passaggio di proprieta': nel primo caso siamo di fronte ad una tutela cosidetta "reintegratoria", perche' ricrea la situazione antecedente il comportamento illegittimo, nel secondo caso abbiamo la tutela "risarcitoria": il fatto illegittimo non viene cancellato, e ne perdurano gli effetti, ma il danneggiato viene risarcito del pregiudizio subito. Tutti gli studiosi di diritto concordano che la tutela piu' efficace (anche se non sempre possibile, o di facile e rapida attuazione) e' quella reintegratoria.

L'art. 18 e la tutela reintegratoria
Perche' quattro anni dopo aver stabilito per legge l'obbligo di avere un motivo valido per licenziare, il legislatore ha sentito il bisogno di varare l'art. 18? Ma cosa dice in definitiva questo articolo? L'art. 18 stabilisce che in tutte le aziende in cui si applica lo Statuto dei lavoratori, qualora il licenziamento intimato al lavoratore sia senza motivo, il giudice dispone la reintegrazione nel posto di lavoro. L'art. 18, quindi, stabilisce che di fronte ad un particolare comportamento illegittimo (il licenziamento senza motivo) l'unica tutela possibile sia quella reintegratoria. La legge 604 del 1966, quella che stabilisce "quando" il licenziamento e' valido e quando non lo e', poneva, a scelta del datore di lavoro, la tutela reintegratoria, alternativa a quella risarcitoria, e quest'ultima veniva forfettizzata in un massimo di sei mensilita', a favore di lavoratori particolarmente anziani (senno' la "penale" scendeva sino a due mensilita'). Inutile dire le grandi aziende quale alternativa sceglievano, allorche' licenziavano attivisti sindacali, o lavoratori impegnati politicamente in partiti sgraditi alla proprieta'.

E gli altri paesi?
Non e' vero che l'Italia e' l'unico Paese in Europa ad avere la tutela reintegratoria; e' vero che, grazie alla presenza di un capitalismo familiare, provinciale e ottuso, da sempre colluso con il potere, chiunque lo rappresentasse (diceva Giovanni Agnelli sr. che la FIAT era sempre governativa: lo diceva a chi criticava una mancanza di presa di distanze verso il fascismo) l'Italia e' stato l'ultimo Paese ad adottare una norma che tutelasse i lavoratori dai licenziamenti abusivi. E' vero che in Italia ed in Svezia l'azienda non ha la possibilita' di scegliere tra tuela reintegratoria e tutela risarcitoria: ma nei Paesi dove questa possibilita' esiste, non si parla di sei mensilita', ma normalmente di due annualita': e la cosa cambia aspetto.

Art. 18 e flessibilita'
La flessibilita', di cui parla tanto, sapendone poco, ha tre varianti: flessibilita' retributiva (una quota della retribuzione e' legata ad alcune variabili: e' una cosa antichissima, basti pensare al cottimo), flessibilita' degli orari di lavoro (a parita' di retribuzione, intensificare le presenze nei momenti di maggiore attivita' e diradarle nei momenti di "calma") e flessibilita' degli organici: poter diminuire o aumentare gli organici in tempo reale, a secondo dell'andamento dell'attivita'. La flessibilita' puo' essere in entrata o in uscita. Nel primo caso abbiamo il ricco armamentario di figure contrattuali, quali i contratti di formazione e lavoro, il lavoro interinale, il lavoro a termine, le collaborazioni coordinate e continuative (normalemente a termine, o comunque risolvibili con il pagamento di una penale precedentemnte concordata). Per la flessibilita' in uscita abbiamo le procedure di mobilita', che prevedono la decisione dell'azienda di estromettere del personale, con intervento da una parte degli ammortizzatori sociali, e dall'altra di una procedura sindacale e amministrativa, con la quale si valuta se non esistono alternative economicamente sostenibili alla riduzione del personale. Questa normativa, del 1991, ricalca fedelmente una Direttiva Europea degli anni 70, la cui mancata applicazione, per circa un quindicennio, ha procurato tre condanne per inadempienza alla Repubblica Italiana: in ogni caso e' una normativa, che con poche varianti marginali (in Germania peggiorative per le aziende) e' uguale in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.
C'e' da sottolineare che una grande flessibilita' in entrata rende inutile buona parte della flessibilita' in uscita. Se cala il lavoro, basta non riassumere i contratti a tempo indeterminato, o non rinnovare le collaborazioni continuative, o non ricorrere al lavoro interinale e l'organico dell'azienda si contrae, facendo fronte al periodo di crisi.

Art. 18 e occupazione
L'art. 18 si applica nella provincia di Treviso, dove si fatica a trovare lavoratori extracomunitari, in Brianza, in Emilia Romagna, nelle Marche, cioe' in regioni dove la disoccupazione e' ai minimi europei. Un'indagine tra imprenditori fatta tre anni fa dalla Regione Siciliana sui disincentivi di fatto ad investire in Sicilia, metteva al primo posto la burocrazia, al secondo la situazione delle infrastrutture, al terzo la criminalita'; di art. 18, cosi' come di costo del lavoro non se ne parlava. Ma cosa ci vuole per creare nuova occupazione? La risposta e' semplice e banale: la necessita' di avere lavoratori. Se il mercato non tira, se non c'e' "domanda", come si dice in termini economici, nessuno assumera'; per contro, se c'e' bisogno di produrre per soddisafare clienti, si assume e basta, per la semplice circostanza che serve. La domanda e' il primo e piu' importante dei fattori che generano occupazione. Poi ci sono fattori che agevolano la creazione di occupazione (ma sempre dopo avere stabilito che serva), quali il basso costo del danaro, il non dovere l'azienda sobbarcarsi spese per sopperire alle carenze infrastutturali, il non essere tiranneggiata dal potere amministrativo: se qualcuno un giorno volesse indagare, per esempio, sul tasso di disoccupazione dei figli degli ispettori del lavoro, forse capirebbe perche' tanti imprenditori non investono in Sicilia. Infine sapere di poter contare su lavoratori che sanno lavorare (e parliamo della formazione).
E la flessibilita'? La rigidissima Germania ha un tasso di disoccupazione del 10% circa, la flessibilissima Spagna, dopo aver abbattuo gl ingenti tassi di disoccupazione ereditati dal franchismo, si e' attestata intorno al 20%, e misura sulla propria pelle quanto sia relativamente facile passare dal 40% al 20%, e quanto, dopo, sia faticoso eliminare un solo decimale.

E il pubblico impiego?
Malgrado i passi in avanti fatti sulla strada dell'equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, la risoluzione del rapporto di lavoro con un impiegato pubblico resta ancora un fatto di una complessita' straordinaria, tanto per ragioni normative che per ragioni culturali. E cio' mentre il settore pubblico evidenzia una mancanza di efficacia produttiva di cui sono vittime, principalemente i cittadini.
Lungi dall'utilizzare luoghi comuni quali "tutti sfaticati", o, peggio "tutti ladri", vale la pena riflettere su come dipendenti pubblici accusati e condannati per concussione, corruzione e altri gravi reati commessi in occasione della loro prestazione lavorativa siano ancora regolarmente in servizio.
I commenti se li faccia chi legge, se vuole: limitiamoci a registrare che chi corrompe finanzieri in servizio non si sta ponendo il problema di sanare il "buco" con un po' di sana flessibilita' in uscita dei soli dipendenti pubblici che sbagliano gravemente.

Art. 18 e flessibilita' in uscita: due mondi diversi
Torniamo alla tormentata questione dell'abrogazione dell'art. 18 quale strumento per recuperare flessibilita'. Abbiamo visto che l'art. 18 e' una norma piu' processuale che sostanziale, che esso convive con realta' dove la manodopera disponibile non copre il bisogno di assumere, che gli stessi imprenditori interrogati sul perche' si assuma in alcune regioni e non in altre ( parita' di normativa sul lavoro) indicano altri elementi quali fattori critici.
Questo contributo vuole mantenere sino in fondo un taglio tecnico per aiutare a capire, e pertanto concludiamo su questa linea.
La flessibilita' in uscita serve nella triste ipotesi in cui, per ragioni varie, un'azienda scopra di aver un numero di dipendenti superiore a quello che le serve. Abbiamo visto come la cosidetta flessibilita' in entrata sia gia', nei fatti, una flessibilita' in uscita: se le condizioni produttive che spingono a far cresecere gli organici vengono meno, si riduce il lavoro cosidetto precario, e l'organico di fatto e' sistemato. Potrebbe non bastare, e allora si apre una procedura di mobilita': all'inizio doveva durare almeno 75 giorni, poi e' stata ridotta a 45: in questo lasso di tempo si esamina la situazione, e se l'azienda insiste, resistendo agli scioperi e alle pressioni politiche, nessuna norma, e meno che mai l'art. 18 che parla di tutt'altra cosa potranno obbligarla atenersi i dipendenti in esubero. Certo una classe imprenditoriale legata a filo doppio, specie in sede locale, al mondo politico, non sempre ha la forza di imporre le proprie scelte imprenditoriali, ma e' costretta a farsi carico dei problemi dei politici: ma rigiardo a cio', direi che l'art. 18 e' esente da colpe.
La verita' e' che la flessibilita' in uscita e l'art. 18 sono due momenti totalmente separati del diritto del lavoro, a meno di non voler dire che poter allontanare un lavoratore sia un modo per modellare l'organico alle esigenze produttive: ma qual'e' l'azienda che cambia le sue sorti potendo mandare via un lavoratore? Si dira': la piccola azienda. Bene, quella e' gia' al di fuori dello Statuto dei Lavoratori, e quindi dell'art. 18.
Le aziende se vogliono, hanno tutti gli strumenti per adattare gli organici alle esigenze, e da questo punto di vista l'abolizione dell'art. 18 nulla aggiungerebbe, perche'esso, occupandosi di altro, e' completamente indifferente al tema della flessibilita'.
Se, poi, fosse vero che la facilita' di licenziare, sia pure pagando, e' un modo per recuperare competitivita', sarebbe criminale quel goversno, che costatata la situazione dei suoi dipendenti, continuasse a coprirli di garanzie di stabilita'.

Conclusione
Proporre l'abolizione dell'art. 18 e' una cosa lecita, come lecito e' opporsi; nessuna persona civile puo' bollare con insulti di alcun tipo chi pensa e sostiene, lecitamente, una cosa lecita, ma diversa dalla propria.
Ma anche giusto riaffermare che non dovrebbe mai essere lecito mentire e chi lo fa merita di essere addiatato con l'insulto adeguato: Misitifcatore.
Crediamo di aver aiutato a capire che chi collega l'abolizione dell'art. 18 alla flessibilita', o peggio, all'incremento di occupazione, mente, ed e' un mistificatore: fatti alla mano, sapendo di che parliamo.

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