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Mi astengo da commenti
politici circa la scelta del governo di andare allo scontro con il sindacato
sull'art. 18: mi limito ad alcune considerazioni sulla legittimità
costituzionale della legge: sulla sua inutilità dal punto di vista
della creazione di nuova occupazione abbiamo già detto nel numero
zero de l'Erroneo cartaceo.
La prima ipotesi prevista
dalla legge delega e' data dalle aziende nelle quali l'art. 18 non si
applica per il limite numerico (meno di 15 dipendenti), e che lo superano,
attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Si tratta di un'ipotesi inutile da un punto di vista di fatto: se un imprenditore
non vuole crescere per restare fuori dallo statuto dei lavoratori, e contemporaneamente
non vuole perdere commesse, ha già oggi mille strumenti che gli
consentono di farlo: contratti a termine, contratti a tempo determinato,
collaborazioni coordinate, contratti interinali, terziarizzazioni, etc.
la mancata applicabilità dell'art. 18 non lo convincerà
ad assumere a tempo indeterminato: infatti se l'art. 18 non si applica,
si applica comunque il resto dello statuto dei lavoratori, a cominciare
dalla presenza del sindacato nel luogo di lavoro: e con il sindacato presente,
tutto, non solo licenziare, comunque diventa meno facile, legge o non
legge: meglio continuare ad assumere a tempo determinato.
C'è poi nel testo un'incompletezza che potrà essere colmata,
però, nel testo della decreto legislativo (l'attuale norma, infatti,
è una legge delega, quindi detta solo i criteri, non i particolari
minuti): in un'azienda con 14 operai non si applica l'art. 18; stando
al governo, se quella azienda procede ad altre 4 assunzioni, varca il
limite, ma continua a non applicare l'art. 18: e se ne assume 400, e diventa
una grande azienda, continua a non applicare l'art. 18? Francamente sembra
eccessivo, anche perché altera il rapporto tra azienda "vecchie"
e "giovani" nello stesso settore merceologico, e magari nello
stesso territorio. Mi sembra poco, comunque per parlare di illegittimità
costituzionale.
Più grave, secondo me, è la previsione relativa alle aziende
che emergono dal nero. A parte la considerazione che la norma sull'emersione
non sta dando risultati, perché le ragioni che inducono un imprenditore
all'illegalità non sono quasi mai principalmente di carattere economico
e fiscale, ma di altra natura (e non a caso il sommerso impazza nei territori
in cui esiste una malavita organizzata forte ed efficiente), esistono,
a mio avviso dubbi più consistenti. L'art. 3 della Costituzione
prevede che trattamenti diversi per fattispecie diverse e trattamenti
simili per fattispecie simili. Tra un'azienda legale e una che esce dall'illegalità,
qual è la differenza che giustifica una diversa disciplina dei
licenziamenti? L'uscita dalla illegalità? Non credo che ci sia
coerenza tra mezzo e fine. Per invogliare l'uscita dalla illegalità
può andare bene un alleggerimento delle sanzioni, al limite la
loro sospensione per un certo periodo di tempo: gli assassini di Falcone
hanno comunque fatto qualche annetto di carcere duro, il nostro premier
(e non lui solo) ha pagato comunque il 2,5% per fare rientrare anonimamente
i capitale illegalmente portati all'estero. I primi non sono stati nominati
Commendatori, né i secondi hanno ricevuto un bonus fiscale. Non
si può trattare un onesto peggio di un illegale, al massimo si
può trattare un illegale come un onesto.
Nel caso dell'emersione dal nero, non esiste, a mio avviso, una differenza
di situazioni che giustifichi un trattamento diverso.
Peggio mi pare la terza ipotesi, quella per cui i lavoratori a tempo determinato,
passati a tempo indeterminato, non godano dell'art. 18, ma solo al Sud.
Qui la violazione
del criterio costituzionale di uguaglianza mi sembra davvero colossale
Certo, è una prassi europea codificata dare delle chance ulteriori
a quelle regioni in cui il prodotto lordo pro capite sia particolarmente
basso e la percentuale di occupati rispetto alla forza lavoro rappresenti
un problema.
Ma gli aiuti sono consistiti sempre in aiuti di carattere economici, in
genere detassazioni e contributi finanziari: mai in un abbassamento delle
tutele processuali rispetto alla generalità di cui si fa parte.
Un conto è favorire l'accumulazione del capitale (tramite risparmi
o erogazioni) dalla quale far partire il processo produttivo, un conto
è discriminare i soggetti più deboli.
Per dare ai lavoratori del Sud un trattamento deteriore rispetto a quello
del Nord occorre che vi si una differenza tra loro due; semmai è
il primo ad essere bisognoso di maggiori, non di minori tutele.
Se poi scopo della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita sociale
e politica della loro Nazione, sancire di fatto la licenziabilità
di alcuni cittadini, mi pare il modo migliore per metterli ai margini
della società, non per indurli a esserne protagonisti; in altre
parole, vedrei, oltre ad una violazione del principio di parità
formale anche una violazione del principio di parità sostanziale,
oltre che un vulnus inflitto al dovere inderogabile di solidarietà
previsto dall'art. 2 della Costituzione
La legge in ogni caso
è raggirabile. Come ogni negozio giuridico, il licenziamento può
essere annullabile o nullo; quando è privo di giusta causa è
annullabile, e secondo il governo, le imprese con due soldi liquidano
la fastidiosa pratica; ma quando avviene in palese violazione di precetti
fondamentali, è nullo, e come tale non produce effetti: cioè
il rapporto di lavoro continua, con obbligo di pagare la retribuzione.
Iscrizioni di massa Rifondazione Comunista, conversioni all'Islam, attivismo
sindacale sfrenato: e quando arriva il licenziamento, il lavoratore potrà
eccepirne l'intento discriminatorio, che lo rende nullo e non annullabile:
spetterà al datore di lavoro dimostrare che le scelte di fondo
del lavoratore non hanno inciso sulla sua decisione di licenziare: e non
è una prova facile.
Valeva la pena, solo per fare contento qualche semi analfabeta, che di
mestiere fa l'imprenditore assistito del Sud?
online marzo 2002
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