lele corvi

Per comprendere i termini del dibattito che si è riaperto in questi mesi sul problema dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori , è necessario, preventivamente, capire qual è l'oggetto della questione che ha infervorato gli animi dei lavoratori e che ha riempito le piazze italiane con milioni di persone come mai era accaduto nella storia della nostra Repubblica. Un tabù che sembrava conquista intangibile dei lavoratori è stato intaccato, riportando la coesione tra gli stessi sindacati così come non si vedeva da anni. Tutti compatti a difesa della norma che tutela il lavoratore da licenziamenti illegittimi. Ma che cos'è l'art.18? Cosa prevede? E, soprattutto, come funziona il meccanismo processuale della reintegra?

Il meccanismo processuale dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori

L'art.18 ha sancito il passaggio dell'ordinamento italiano da un sistema di stabilità "obbligatoria" ad un regime di stabilità "reale". In pratica, la norma ha introdotto un meccanismo di controllo giudiziale -quindi successivo- sui licenziamenti individuali illegittimi. La norma mira ad impedire che il lavoratore possa essere licenziato senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. In tal caso, il lavoratore potrà rivolgersi al giudice chiedendo la restituito in integrum. A ciò si deve aggiungere un risarcimento commisurato in un danno legalmente presunto per il licenziamento e valutato dal legislatore in un'indennità pari ad un minimo di cinque mensilità (4° comma) , ferma restando la possibilità per il giudice di valutare in misura maggiore il pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. La legge concede al lavoratore la possibilità di rinunciare alla reintegrazione del posto di lavoro per ottenere un'indennità sostitutiva.
Come si può vedere, l'art.18 costituisce una tutela forte nei confronti dei lavoratori e mira ad evitare l'esercizio di un potere indiscriminato ed incontrollato da parte del datore di lavoro, un principio di civiltà giuridica che consente la cessazione del rapporto di lavoro solo in presenza di valide giustificazioni . La norma in oggetto è volta a limitare la libertà di licenziamento al di fuori dei casi, espressamente previsti dalla legge, di giusta causa e giustificato motivo. Non è questa la sede per soffermarsi sulle interpretazioni date da dottrina e giurisprudenza in merito alle nozioni di "giusta causa", "giustificato motivo soggettivo" e "giustificato motivo oggettivo". Qui, basti sapere che la giusta causa viene qualificata come una "causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto" (art.2119 c.c.). Il giustificato motivo soggettivo, invece, inerisce ad "un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro" mentre il giustificato motivo oggettivo fa riferimento a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa" (art.3 l.n.604/66).
Oltre a ciò si deve aggiungere che l'ambito di applicazione della norma è circoscritto solo alle imprese che superano limiti dimensionali predefiniti. Infatti, l'art.18 si applica:
a) se il datore di lavoro occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento";
b) se il datore di lavoro occupa più di quindici lavoratori nell'ambito dello stesso comune ;
c) in ogni caso, se l'impresa ha più di sessanta dipendenti su tutto il territorio nazionale, qualora non raggiungesse i limiti di cui sub a) e sub b) nelle singole unità produttive (1° comma) .

Profili di comparazione: cenni

Uno degli argomenti sostenuti da coloro che intendono riformare l'art.18 punta a dimostrare che l'ordinamento italiano pecca di eccesso di tutela e che il sistema di controllo previsto nello Statuto dei lavoratori rappresenta un unicum normativo su tutto il territorio europeo. In realtà, ciò è vero solo in parte. Un meccanismo simile a quello della reintegra è previsto anche in altri Paesi europei come Grecia, Svezia, Germania, Olanda, Portogallo, Francia, Regno Unito, Irlanda, Danimarca ed Austria .
E' necessario distinguere due sistemi di controllo sui licenziamenti individuali:
1) il modello di controllo preventivo;
2) il modello di controllo successivo.
L'ordinamento italiano aderisce alla seconda tipologia, rinviando la valutazione sulla legittimità del licenziamento in seguito all'instaurazione di una controversia giudiziale, cioè in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e soltanto in seguito ad un atto d'impulso ad opera del prestatore di lavoro.
In altri ordinamenti, Germania ed Olanda su tutti, il legislatore ha fatto una scelta diversa operando un controllo preventivo attraverso una proceduralizzazione dei poteri datoriali, per certi versi assimilabile a quella prevista in sede comunitaria per i licenziamenti collettivi. Il meccanismo della comunicazione preventiva garantisce la trasparenza e costituisce un disincentivo a forme di licenziamento illegittimo, ferma restando, per le parti, la possibilità di instaurare comunque un giudizio successivo.

Le proposte del governo italiano

Detto ciò, è ora possibile passare al vaglio le proposte governative che erano già state in parte anticipate nel Libro Bianco sul mercato del lavoro.
Il disegno di legge contenente la "delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" , nel testo che è stato approvato il 14 marzo 2002 dal Consiglio dei Ministri, introduce, all'art.10, alcune modifiche sostanziali alla disciplina vigente in materia di licenziamenti individuali. In particolare, le lettere c) e d) della norma citata prevedono il risarcimento in alternativa alla reintegrazione mediante la "applicazione della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso e di contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, nonché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo" (lett. c) e la "applicazione della disciplina come strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato" (lett. d). Rispetto al disegno di legge presentato il 15 novembre, il Consiglio dei Ministri ha limitato la sospensione applicativa dell'art.18 alle regioni del Mezzogiorno ma solo limitatamente alla lettera d), "al fine di incrementare l'occupazione, in particolar modo giovanile". La ratio sottesa alla norma punta chiaramente all'introduzione di un periodo provvisorio in cui si sospende l'applicabilità del regime di stabilità reale in presenza delle tre ragioni specifiche indicate nella legge delega. Nei casi indicati, il lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, perderebbe il diritto alla reintegra che verrebbe sostituito dalla tutela risarcitoria.

Il sistema in cui si inseriscono le proposte governative

In realtà, la proposta di modifica dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori trova il suo fondamento in un sistema ben più ampio e si inserisce come un piccolo tassello nelle linee programmatiche di riforma del mercato del lavoro tracciate da Marco Biagi e dai suoi collaboratori nel Libro Bianco. E' un progetto che parte da lontano e che mira a dimostrare come la flessibilità in entrata ed in uscita, se ben concepita, possa creare nuova occupazione. E' quanto sostenuto già in passato dal governo di centrosinistra in occasione dell'approvazione della l.n.196/97 di cui l'allora Ministro Treu si fece ideatore e promotore. E, non a caso, lo stesso Tiziano Treu insieme a Marco Biagi avevano già elaborato un disegno di legge sui licenziamenti il 3 marzo del 2000. In seguito all'opposizione dei sindacati, Treu non riuscì a presentare la proposta al Consiglio dei Ministri. Sulla stessa linea liberale, si deve citare la proposta De Benedetti-Ichino che mette in discussione persino l'obbligo di motivazione con la previsione del preavviso lungo . Per inciso, occorre ricordare un'altra autorevole proposta che va nella stessa direzione e cioè quella presentata da Tito Boeri e Stefano Liebman che prevede l'eliminazione della reintegrazione per le imprese che superano la soglia dei quindici dipendenti. In senso esattamente opposto, si muovono alcuni disegni dei sindacati (in primo luogo, la F.I.O.M. ) che chiedono un'estensione dell'applicabilità dell'art.18 anche alle piccole imprese.
Come si può vedere, il dibattito sulla modifica dell'art.18 si trascina da anni. Ne è prova il fatto che la norma ha resistito già alla proposta referendaria di due anni fa presentata dai Radicali. In quell'occasione la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che l'ordinamento giuridico funzionerebbe anche in assenza della norma in oggetto perché alla tutela reale si verrebbe a sostituire il vecchio meccanismo di tutela risarcitoria della l.n.604/66, così come modificata dalla l. 11 maggio 1991, n. 108 . Questa è stata l'argomentazione principale che ha condotto all'ammissione del quesito referendario. Probabilmente da qui hanno tratto lo spunto alcune proposte estremiste e provocatorie (per non dire deliranti) del centrodestra di abrogare in toto l'art.18 .
Alla luce di quanto detto, è necessario inquadrare queste proposte in un quadro ben più ampio dove s'inseriscono anche la liberalizzazione del part-time e del contratto a termine. Le riforme in atto delineano un progetto molto più ampio che incontra le linee guida nel Libro Bianco e che sostiene la necessità di un mercato più flessibile sia in entrata che in uscita. Nell'idea del Governo una maggiore liberalizzazione degli strumenti giuridici esistenti porterebbe ad incrementi sostanziali dei livelli occupazionali.
Una nuova disciplina dei licenziamenti individuali può trovare il suo fondamento solo in una riforma seria degli ammortizzatori sociali ed in una riflessione che deve coinvolgere attorno allo stesso tavolo di trattative Governo e parti sociali, come sostenuto già da tempo da voci autorevoli come quella di Massimo D'Antona . Ma ciò, allo stato dei fatti, sembra solo una chimera.
L'atteggiamento autoritario di questo Governo rischia di sminuire il ruolo dei sindacati e trasforma la flessibilità non in uno strumento di incentivazione dell'occupazione, bensì in un pericoloso meccanismo di precarizzazione del mercato del lavoro. A ciò si aggiunga che una liberalizzazione indiscriminata degli strumenti atipici rischia di tipizzare i rapporti di carattere temporaneo. In un sistema di tal fatta, paradossalmente, il contratto a tempo pieno ed indeterminato si presenterebbe come il nuovo strumento veramente atipico.

Conclusioni: i limiti dimensionali, i profili di incostituzionalità ed il conflitto con il diritto comunitario

Prima di concludere è necessario fare alcune considerazioni sulle proposte di riforma. Una delle argomentazioni sostenute dai promotori della modifica dello Statuto dei Lavoratori è volta a dimostrare che l'esonero dall'applicabilità della disciplina sui licenziamenti individuali costituirebbe un incentivo a nuove assunzioni da parte delle imprese che hanno meno di quindici dipendenti. In realtà, nonostante gli innumerevoli sforzi degli economisti, esistono ricerche che dimostrano come la crescita economica della microimprenditoria è influenzata solo in minima parte dal c.d. "effetto soglia". E la stessa Confindustria, ancora oggi, non è riuscita a sostenere il contrario . Inoltre, non si può dimenticare che, attualmente, la media dei lavoratori dipendenti nelle imprese italiane è di 5,6 cioè un numero notevolmente inferiore alla soglia indicata dalla norma. Ciò a dimostrazione del fatto che sembra una previsione eccessivamente rosea prospettare un incremento così sostanziale dei livelli occupazionali nel prossimo biennio. Non solo, ma, in questo caso, rileverebbe anche una notevole disparità di trattamento tra imprese settentrionali che hanno già da tempo più di sedici dipendenti e quindi assoggettate alla vecchia disciplina (quindi alla reintegra in caso di licenziamenti ingiustificati) ed imprese meridionali che, approfittando della nuova normativa potrebbero raggiungere in poco tempo gli stessi livelli occupazionali con il notevole vantaggio di essere esonerate dalla disciplina rigorosa dell'art.18 e quindi godrebbero di una maggiore flessibilità nella gestione della forza lavoro. Una simile differenziazione non trova nessuna giustificazione in un presunto principio di ragionevolezza e, a fortiori, metterebbe di fronte la nuova disciplina al vaglio della Corte Costituzionale e a facili accuse da parte della Commissione di Bruxelles .
Alle critiche sollevate, se ne deve aggiungere un'altra, sempre di natura costituzionale. Sembra eccessivo lo spazio concesso al Governo con la legge delega in una materia tradizionalmente affidata alla concertazione. In questo modo, si concede al potere esecutivo di scavalcare facilmente sia il ruolo del Parlamento (tuttavia consenziente, avendo approvato la delega) che, fatto ancora più grave, le parti sociali, sminuendo di fatto l'attività concertativa in Italia. Da un punto di vista costituzionale strictu sensu rileva, invece, l'eccessiva ampiezza e genericità della delega stessa . Ciò tuttavia desta meno scalpore considerato l'uso, o forse sarebbe meglio dire l'abuso, dello strumento della legge delega che oggi si fa in Italia.
Allora, probabilmente, torna di attualità ciò che scriveva Massimo D'Antona, in un suo saggio, nel 1979: "è lecito affermare che la tutela reintegratoria, correttamente intesa, costituisce l'unica risposta possibile ai bisogni di tutela che l'abuso del potere di licenziamento mette in evidenza" . Erano tempi diversi, un mercato del lavoro diverso ma forse D'Antona già aveva sentore di ciò che sarebbe accaduto ventitré anni dopo. E' un peccato che non abbia potuto vedere quei tre milioni di persone in piazza.

Articolo 18:
Tutela reale o tutela virtuale?

di Sergio Cosentino

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