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corvi
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Per
comprendere i termini del dibattito che si è riaperto in questi
mesi sul problema dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori , è
necessario, preventivamente, capire qual è l'oggetto della questione
che ha infervorato gli animi dei lavoratori e che ha riempito le piazze
italiane con milioni di persone come mai era accaduto nella storia della
nostra Repubblica. Un tabù che sembrava conquista intangibile dei
lavoratori è stato intaccato, riportando la coesione tra gli stessi
sindacati così come non si vedeva da anni. Tutti compatti a difesa
della norma che tutela il lavoratore da licenziamenti illegittimi. Ma
che cos'è l'art.18? Cosa prevede? E, soprattutto, come funziona
il meccanismo processuale della reintegra?
Il
meccanismo processuale dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori
L'art.18
ha sancito il passaggio dell'ordinamento italiano da un sistema di stabilità
"obbligatoria" ad un regime di stabilità "reale".
In pratica, la norma ha introdotto un meccanismo di controllo giudiziale
-quindi successivo- sui licenziamenti individuali illegittimi. La norma
mira ad impedire che il lavoratore possa essere licenziato senza giusta
causa o giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. In tal caso, il lavoratore
potrà rivolgersi al giudice chiedendo la restituito in integrum.
A ciò si deve aggiungere un risarcimento commisurato in un danno
legalmente presunto per il licenziamento e valutato dal legislatore in
un'indennità pari ad un minimo di cinque mensilità (4°
comma) , ferma restando la possibilità per il giudice di valutare
in misura maggiore il pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. La
legge concede al lavoratore la possibilità di rinunciare alla reintegrazione
del posto di lavoro per ottenere un'indennità sostitutiva.
Come si può vedere, l'art.18 costituisce una tutela forte nei confronti
dei lavoratori e mira ad evitare l'esercizio di un potere indiscriminato
ed incontrollato da parte del datore di lavoro, un principio di civiltà
giuridica che consente la cessazione del rapporto di lavoro solo in presenza
di valide giustificazioni . La norma in oggetto è volta a limitare
la libertà di licenziamento al di fuori dei casi, espressamente
previsti dalla legge, di giusta causa e giustificato motivo. Non è
questa la sede per soffermarsi sulle interpretazioni date da dottrina
e giurisprudenza in merito alle nozioni di "giusta causa", "giustificato
motivo soggettivo" e "giustificato motivo oggettivo". Qui,
basti sapere che la giusta causa viene qualificata come una "causa
che non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto"
(art.2119 c.c.). Il giustificato motivo soggettivo, invece, inerisce ad
"un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore
di lavoro" mentre il giustificato motivo oggettivo fa riferimento
a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione
del lavoro o al regolare funzionamento di essa" (art.3 l.n.604/66).
Oltre a ciò si deve aggiungere che l'ambito di applicazione della
norma è circoscritto solo alle imprese che superano limiti dimensionali
predefiniti. Infatti, l'art.18 si applica:
a) se il datore di lavoro occupa alle sue dipendenze più di quindici
lavoratori "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento";
b) se il datore di lavoro occupa più di quindici lavoratori nell'ambito
dello stesso comune ;
c) in ogni caso, se l'impresa ha più di sessanta dipendenti su
tutto il territorio nazionale, qualora non raggiungesse i limiti di cui
sub a) e sub b) nelle singole unità produttive (1° comma) .
Profili di comparazione:
cenni
Uno
degli argomenti sostenuti da coloro che intendono riformare l'art.18 punta
a dimostrare che l'ordinamento italiano pecca di eccesso di tutela e che
il sistema di controllo previsto nello Statuto dei lavoratori rappresenta
un unicum normativo su tutto il territorio europeo. In realtà,
ciò è vero solo in parte. Un meccanismo simile a quello
della reintegra è previsto anche in altri Paesi europei come Grecia,
Svezia, Germania, Olanda, Portogallo, Francia, Regno Unito, Irlanda, Danimarca
ed Austria .
E' necessario distinguere due sistemi di controllo sui licenziamenti individuali:
1) il modello di controllo preventivo;
2) il modello di controllo successivo.
L'ordinamento italiano aderisce alla seconda tipologia, rinviando la valutazione
sulla legittimità del licenziamento in seguito all'instaurazione
di una controversia giudiziale, cioè in un momento successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro e soltanto in seguito ad un atto d'impulso
ad opera del prestatore di lavoro.
In altri ordinamenti, Germania ed Olanda su tutti, il legislatore ha fatto
una scelta diversa operando un controllo preventivo attraverso una proceduralizzazione
dei poteri datoriali, per certi versi assimilabile a quella prevista in
sede comunitaria per i licenziamenti collettivi. Il meccanismo della comunicazione
preventiva garantisce la trasparenza e costituisce un disincentivo a forme
di licenziamento illegittimo, ferma restando, per le parti, la possibilità
di instaurare comunque un giudizio successivo.
Le
proposte del governo italiano
Detto
ciò, è ora possibile passare al vaglio le proposte governative
che erano già state in parte anticipate nel Libro Bianco sul mercato
del lavoro.
Il disegno di legge contenente la "delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro" , nel testo che è stato
approvato il 14 marzo 2002 dal Consiglio dei Ministri, introduce, all'art.10,
alcune modifiche sostanziali alla disciplina vigente in materia di licenziamenti
individuali. In particolare, le lettere c) e d) della norma citata prevedono
il risarcimento in alternativa alla reintegrazione mediante la "applicazione
della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso e di
contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, nonché come sostegno
alla crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel
numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per
il primo" (lett. c) e la "applicazione della disciplina come
strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni
da tempo determinato a tempo indeterminato" (lett. d). Rispetto al
disegno di legge presentato il 15 novembre, il Consiglio dei Ministri
ha limitato la sospensione applicativa dell'art.18 alle regioni del Mezzogiorno
ma solo limitatamente alla lettera d), "al fine di incrementare l'occupazione,
in particolar modo giovanile". La ratio sottesa alla norma punta
chiaramente all'introduzione di un periodo provvisorio in cui si sospende
l'applicabilità del regime di stabilità reale in presenza
delle tre ragioni specifiche indicate nella legge delega. Nei casi indicati,
il lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, perderebbe il diritto
alla reintegra che verrebbe sostituito dalla tutela risarcitoria.
Il
sistema in cui si inseriscono le proposte governative
In
realtà, la proposta di modifica dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori
trova il suo fondamento in un sistema ben più ampio e si inserisce
come un piccolo tassello nelle linee programmatiche di riforma del mercato
del lavoro tracciate da Marco Biagi e dai suoi collaboratori nel Libro
Bianco. E' un progetto che parte da lontano e che mira a dimostrare come
la flessibilità in entrata ed in uscita, se ben concepita, possa
creare nuova occupazione. E' quanto sostenuto già in passato dal
governo di centrosinistra in occasione dell'approvazione della l.n.196/97
di cui l'allora Ministro Treu si fece ideatore e promotore. E, non a caso,
lo stesso Tiziano Treu insieme a Marco Biagi avevano già elaborato
un disegno di legge sui licenziamenti il 3 marzo del 2000. In seguito
all'opposizione dei sindacati, Treu non riuscì a presentare la
proposta al Consiglio dei Ministri. Sulla stessa linea liberale, si deve
citare la proposta De Benedetti-Ichino che mette in discussione persino
l'obbligo di motivazione con la previsione del preavviso lungo . Per inciso,
occorre ricordare un'altra autorevole proposta che va nella stessa direzione
e cioè quella presentata da Tito Boeri e Stefano Liebman che prevede
l'eliminazione della reintegrazione per le imprese che superano la soglia
dei quindici dipendenti. In senso esattamente opposto, si muovono alcuni
disegni dei sindacati (in primo luogo, la F.I.O.M. ) che chiedono un'estensione
dell'applicabilità dell'art.18 anche alle piccole imprese.
Come si può vedere, il dibattito sulla modifica dell'art.18 si
trascina da anni. Ne è prova il fatto che la norma ha resistito
già alla proposta referendaria di due anni fa presentata dai Radicali.
In quell'occasione la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare
che l'ordinamento giuridico funzionerebbe anche in assenza della norma
in oggetto perché alla tutela reale si verrebbe a sostituire il
vecchio meccanismo di tutela risarcitoria della l.n.604/66, così
come modificata dalla l. 11 maggio 1991, n. 108 . Questa è stata
l'argomentazione principale che ha condotto all'ammissione del quesito
referendario. Probabilmente da qui hanno tratto lo spunto alcune proposte
estremiste e provocatorie (per non dire deliranti) del centrodestra di
abrogare in toto l'art.18 .
Alla luce di quanto detto, è necessario inquadrare queste proposte
in un quadro ben più ampio dove s'inseriscono anche la liberalizzazione
del part-time e del contratto a termine. Le riforme in atto delineano
un progetto molto più ampio che incontra le linee guida nel Libro
Bianco e che sostiene la necessità di un mercato più flessibile
sia in entrata che in uscita. Nell'idea del Governo una maggiore liberalizzazione
degli strumenti giuridici esistenti porterebbe ad incrementi sostanziali
dei livelli occupazionali.
Una nuova disciplina dei licenziamenti individuali può trovare
il suo fondamento solo in una riforma seria degli ammortizzatori sociali
ed in una riflessione che deve coinvolgere attorno allo stesso tavolo
di trattative Governo e parti sociali, come sostenuto già da tempo
da voci autorevoli come quella di Massimo D'Antona . Ma ciò, allo
stato dei fatti, sembra solo una chimera.
L'atteggiamento autoritario di questo Governo rischia di sminuire il ruolo
dei sindacati e trasforma la flessibilità non in uno strumento
di incentivazione dell'occupazione, bensì in un pericoloso meccanismo
di precarizzazione del mercato del lavoro. A ciò si aggiunga che
una liberalizzazione indiscriminata degli strumenti atipici rischia di
tipizzare i rapporti di carattere temporaneo. In un sistema di tal fatta,
paradossalmente, il contratto a tempo pieno ed indeterminato si presenterebbe
come il nuovo strumento veramente atipico.
Conclusioni: i limiti dimensionali,
i profili di incostituzionalità ed il conflitto con il diritto
comunitario
Prima
di concludere è necessario fare alcune considerazioni sulle proposte
di riforma. Una delle argomentazioni sostenute dai promotori della modifica
dello Statuto dei Lavoratori è volta a dimostrare che l'esonero
dall'applicabilità della disciplina sui licenziamenti individuali
costituirebbe un incentivo a nuove assunzioni da parte delle imprese che
hanno meno di quindici dipendenti. In realtà, nonostante gli innumerevoli
sforzi degli economisti, esistono ricerche che dimostrano come la crescita
economica della microimprenditoria è influenzata solo in minima
parte dal c.d. "effetto soglia". E la stessa Confindustria,
ancora oggi, non è riuscita a sostenere il contrario . Inoltre,
non si può dimenticare che, attualmente, la media dei lavoratori
dipendenti nelle imprese italiane è di 5,6 cioè un numero
notevolmente inferiore alla soglia indicata dalla norma. Ciò a
dimostrazione del fatto che sembra una previsione eccessivamente rosea
prospettare un incremento così sostanziale dei livelli occupazionali
nel prossimo biennio. Non solo, ma, in questo caso, rileverebbe anche
una notevole disparità di trattamento tra imprese settentrionali
che hanno già da tempo più di sedici dipendenti e quindi
assoggettate alla vecchia disciplina (quindi alla reintegra in caso di
licenziamenti ingiustificati) ed imprese meridionali che, approfittando
della nuova normativa potrebbero raggiungere in poco tempo gli stessi
livelli occupazionali con il notevole vantaggio di essere esonerate dalla
disciplina rigorosa dell'art.18 e quindi godrebbero di una maggiore flessibilità
nella gestione della forza lavoro. Una simile differenziazione non trova
nessuna giustificazione in un presunto principio di ragionevolezza e,
a fortiori, metterebbe di fronte la nuova disciplina al vaglio della Corte
Costituzionale e a facili accuse da parte della Commissione di Bruxelles
.
Alle critiche sollevate, se ne deve aggiungere un'altra, sempre di natura
costituzionale. Sembra eccessivo lo spazio concesso al Governo con la
legge delega in una materia tradizionalmente affidata alla concertazione.
In questo modo, si concede al potere esecutivo di scavalcare facilmente
sia il ruolo del Parlamento (tuttavia consenziente, avendo approvato la
delega) che, fatto ancora più grave, le parti sociali, sminuendo
di fatto l'attività concertativa in Italia. Da un punto di vista
costituzionale strictu sensu rileva, invece, l'eccessiva ampiezza e genericità
della delega stessa . Ciò tuttavia desta meno scalpore considerato
l'uso, o forse sarebbe meglio dire l'abuso, dello strumento della legge
delega che oggi si fa in Italia.
Allora, probabilmente, torna di attualità ciò che scriveva
Massimo D'Antona, in un suo saggio, nel 1979: "è lecito affermare
che la tutela reintegratoria, correttamente intesa, costituisce l'unica
risposta possibile ai bisogni di tutela che l'abuso del potere di licenziamento
mette in evidenza" . Erano tempi diversi, un mercato del lavoro diverso
ma forse D'Antona già aveva sentore di ciò che sarebbe accaduto
ventitré anni dopo. E' un peccato che non abbia potuto vedere quei
tre milioni di persone in piazza.
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