Il giornalismo "strafatto" di Stato

 

Torino, 31 maggio 2002. Intervenendo alla 1a Conferenza delle professioni intellettuali in corso oggi a Torino all'Auditorium "G. Agnelli" del Centro Congressi del Lingotto, Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ha rivolto un appello al Governo, e in particolare ai ministri dell'Istruzione/Università e della Giustizia. Ha detto Abruzzo: "Il Ministro dell'Istruzione/Università, di concerto con quello della Giustizia, dovrà emanare, nel rispetto dell'articolo 1 (comma 18) della legge 4/1999, il decreto che collega laurea biennale specialistica in giornalismo ed esame di Stato come unica via di accesso alla professione giornalistica sull'esempio di quanto ha fatto con il Dpr 328/2001 per le altre professioni intellettuali (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo)". Il Governo ha il dovere verso i giornalisti di riparare in fretta all'errore fatto dalla 'Commissione Rossi' che ha escluso il collegamento tra laurea in giornalismo ed esame di Stato. Quella decisione è stata censurata con il parere reso il 7 maggio 2002, su richiesta del Ministro dell'Università, dalla II sezione consultiva del Consiglio di Stato "sulla possibilità di includere la professione giornalistica nella disciplina regolamentare". Si legge nel parere: "Anche l'esame professionale dei giornalisti è un esame di Stato. Conseguentemente non sussistono motivi ostativi alla riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti, come previsto dall'articolo 1 (comma 18) della legge n. 4/1999".
Franco Abruzzo ha sostenuto che è possibile superare lo scoglio del nuovo articolo 117 della Costituzione, che assegna alle Regioni una competenza legislativa concorrente per quanto concerne le professioni. L'articolo 117 avverte che "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Lo Stato, però, non ha ancora determinato i "principi fondamentali" entro i quali le Regioni possano esercitare la potestà legislativa in materia di professioni. Anzi, la maggioranza parlamentare ha annunciato una leggina costituzionale per togliere alle Regioni ogni potere in tema di professioni.
L'ordinamento costituzionale, sostiene Abruzzo, suggerisce come superare lo scoglio del nuovo articolo 117 per procedere alla stesura del Dpr sulla professione giornalistica. Si legge nell'articolo VII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione: "Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente". Possiamo, quindi, sostenere che "fino a quando non si espliciti la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente (in tema di riforma delle professioni intellettuali, ndr) rappresentato dall'articolo 1 (comma 18) della legge 4/1999". In sostanza e conseguentemente "con regolamento adottato, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti gli organi direttivi dell'Ordine dei Giornalisti,….. è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, del connesso albo, …. nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato (dei giornalisti, ndr) e delle relative prove".
Ci si potrebbe domandare se, nell'attesa della determinazione dei principi fondamentali, si possano ritenere tuttora vigenti i vincoli posti ai Ministri dell'Università/Istruzione e della Giustizia dall'articolo 1 (comma 18) della legge 4/1999. "La risposta può essere positiva per evidenti motivi di continuità. Ciò perché le discipline legislative, che non contrastino con principi di diritto sostanziale sopravvenuti, debbano rimanere in vigore fino a quando non siano sostituite da altre discipline di pari grado; sia perché le norme costituzionali sopravvenute pongono, per lo più, regole di competenza, che non possono viziare retroattivamente le norme approvate e promulgate da organi all'epoca competenti. Questo ragionamento non è mio, ma appartiene ai professori Enzo Cheli e Stefano Grassi, che recentemente hanno aggiornato il bel manuale sulle Istituzioni di diritto pubblico elaborato dal compianto prof. Paolo Barile".
"Il Governo - ha osservato Abruzzo - sembra convenire sul fatto che le Regioni possano esercitare immediatamente la loro potestà legislativa generale residuale e la potestà concorrente anche in assenza delle leggi statali di principio e quindi desumendo i principi fondamentali della materia dalla legislazione vigente. Ritiene, invece, diversamente dalle opinioni regionali, che lo Stato possa continuare ad emanare disposizioni normative anche nelle materie di competenza regionale. Con l'unico limite che in questi casi le norme statali si applicheranno solo sino all'entrata in vigore delle disposizioni emanate in materia dalle Regioni. Questo orientamento si desume in particolare dallo schema di disegno di legge recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001. Leggi dello Stato potranno, cioè, anche disciplinare parti della normativa sulle professioni finché le Regioni non ritengano di legiferare differenziandosi dallo schema unitario".
Ha aggiunto Abruzzo: "E' indubbio che la "Commissione Rossi" abbia commesso, benché richiamata ai suoi doveri e obblighi di legge sin dal febbraio 2001, un errore grossolano, non includendo la professione giornalistica tra quelle regolamentate ex novo con il Dpr 5 giugno 2001 n. 328. Le amministrazioni e i Ministri dell'Istruzione/Università e della Giustizia hanno oggi il debito morale di riparare i torti inflitti all'Ordine dei Giornalisti, che rappresenta la "formazione sociale" entro la quale "si svolge" la personalità dei giornalisti italiani (articolo 2 Cost.). Esiste anche per le formazioni sociali un diritto all'uguaglianza di trattamento (art. 3 Cost), alla Giustizia (art. 24 Cost.), all'imparzialità di trattamento (art. 97 Cost.). Il lavoro professionale è tutelato dall'articolo 4 della Costituzione, mentre l'articolo 33 (V comma) della Costituzione vuole un esame di Stato per accedere alle professioni intellettuali, che, anche per i giornalisti, deve svolgersi secondo quanto prescrive l'articolo 1 (comma 18) della legge 4/1999. È compito della Repubblica garantire anche "il pieno sviluppo della persona umana" (dei giornalisti, ndr). Appare giusto affermare che gli articoli 2, 3, 4, 24, 33 (V comma) e 97 della Costituzione prevalgano e spingano i Ministri dell'Istruzione/Università e della Giustizia ad affrettare la stesura del Dpr per la professione giornalistica".
Allargando l'intervento, Franco Abruzzo ha concluso affermando che il Parlamento deve garantire da una parte l'indipendenza dei giornalisti e dall'altra il diritto dei cittadini a un'informazione corretta: "Ormai è maturo il tempo - ha detto Abruzzo - perché i giornalisti, come i magistrati, siano inseriti nella Costituzione. Nella carta fondamentale c'è scritto che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge. Nella stessa carta fondamentale va scritto che i giornalisti sono soggetti soltanto alla deontologia professionale".

Intervento alla 1a Conferenza delle professioni intellettuali in corso a Torino all'Auditorium "G. Agnelli" del Centro Congressi del Lingotto
Abruzzo: "Pari dignità tra le professioni nell'accesso via Università. Una riforma da concludere in tempi stretti"
Il Governo ha il dovere verso i giornalisti di riparare in fretta all'errore fatto dalla 'Commissione Rossi' che ha escluso il collegamento tra laurea in giornalismo ed esame di Stato. Quella decisione è stata censurata severamente dal Consiglio di Stato.

online da aprile 2002
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