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Il
giornalismo "strafatto" di Stato
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Torino,
31 maggio 2002. Intervenendo alla 1a Conferenza delle professioni intellettuali
in corso oggi a Torino all'Auditorium "G. Agnelli" del Centro
Congressi del Lingotto, Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti
della Lombardia, ha rivolto un appello al Governo, e in particolare ai
ministri dell'Istruzione/Università e della Giustizia. Ha detto
Abruzzo: "Il Ministro dell'Istruzione/Università, di concerto
con quello della Giustizia, dovrà emanare, nel rispetto dell'articolo
1 (comma 18) della legge 4/1999, il decreto che collega laurea biennale
specialistica in giornalismo ed esame di Stato come unica via di accesso
alla professione giornalistica sull'esempio di quanto ha fatto con il
Dpr 328/2001 per le altre professioni intellettuali (dottore agronomo
e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito
industriale, psicologo)". Il Governo ha il dovere verso i giornalisti
di riparare in fretta all'errore fatto dalla 'Commissione Rossi' che ha
escluso il collegamento tra laurea in giornalismo ed esame di Stato. Quella
decisione è stata censurata con il parere reso il 7 maggio 2002,
su richiesta del Ministro dell'Università, dalla II sezione consultiva
del Consiglio di Stato "sulla possibilità di includere la
professione giornalistica nella disciplina regolamentare". Si legge
nel parere: "Anche l'esame professionale dei giornalisti è
un esame di Stato. Conseguentemente non sussistono motivi ostativi alla
riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti, come previsto
dall'articolo 1 (comma 18) della legge n. 4/1999".
Franco Abruzzo ha sostenuto che è possibile superare lo scoglio
del nuovo articolo 117 della Costituzione, che assegna alle Regioni una
competenza legislativa concorrente per quanto concerne le professioni.
L'articolo 117 avverte che "nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".
Lo Stato, però, non ha ancora determinato i "principi fondamentali"
entro i quali le Regioni possano esercitare la potestà legislativa
in materia di professioni. Anzi, la maggioranza parlamentare ha annunciato
una leggina costituzionale per togliere alle Regioni ogni potere in tema
di professioni.
L'ordinamento costituzionale, sostiene Abruzzo, suggerisce come superare
lo scoglio del nuovo articolo 117 per procedere alla stesura del Dpr sulla
professione giornalistica. Si legge nell'articolo VII delle disposizioni
transitorie e finali della Costituzione: "Fino a quando non sia emanata
la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente".
Possiamo, quindi, sostenere che "fino a quando non si espliciti la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente
(in tema di riforma delle professioni intellettuali, ndr) rappresentato
dall'articolo 1 (comma 18) della legge 4/1999". In sostanza e conseguentemente
"con regolamento adottato, a norma dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
di Grazia e Giustizia, sentiti gli organi direttivi dell'Ordine dei Giornalisti,
..
è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento,
del connesso albo,
. nonché dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato (dei giornalisti, ndr) e delle relative prove".
Ci si potrebbe domandare se, nell'attesa della determinazione dei principi
fondamentali, si possano ritenere tuttora vigenti i vincoli posti ai Ministri
dell'Università/Istruzione e della Giustizia dall'articolo 1 (comma
18) della legge 4/1999. "La risposta può essere positiva per
evidenti motivi di continuità. Ciò perché le discipline
legislative, che non contrastino con principi di diritto sostanziale sopravvenuti,
debbano rimanere in vigore fino a quando non siano sostituite da altre
discipline di pari grado; sia perché le norme costituzionali sopravvenute
pongono, per lo più, regole di competenza, che non possono viziare
retroattivamente le norme approvate e promulgate da organi all'epoca competenti.
Questo ragionamento non è mio, ma appartiene ai professori Enzo
Cheli e Stefano Grassi, che recentemente hanno aggiornato il bel manuale
sulle Istituzioni di diritto pubblico elaborato dal compianto prof. Paolo
Barile".
"Il Governo - ha osservato Abruzzo - sembra convenire sul fatto che
le Regioni possano esercitare immediatamente la loro potestà legislativa
generale residuale e la potestà concorrente anche in assenza delle
leggi statali di principio e quindi desumendo i principi fondamentali
della materia dalla legislazione vigente. Ritiene, invece, diversamente
dalle opinioni regionali, che lo Stato possa continuare ad emanare disposizioni
normative anche nelle materie di competenza regionale. Con l'unico limite
che in questi casi le norme statali si applicheranno solo sino all'entrata
in vigore delle disposizioni emanate in materia dalle Regioni. Questo
orientamento si desume in particolare dallo schema di disegno di legge
recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale n. 3/2001. Leggi dello Stato potranno, cioè,
anche disciplinare parti della normativa sulle professioni finché
le Regioni non ritengano di legiferare differenziandosi dallo schema unitario".
Ha aggiunto Abruzzo: "E' indubbio che la "Commissione Rossi"
abbia commesso, benché richiamata ai suoi doveri e obblighi di
legge sin dal febbraio 2001, un errore grossolano, non includendo la professione
giornalistica tra quelle regolamentate ex novo con il Dpr 5 giugno 2001
n. 328. Le amministrazioni e i Ministri dell'Istruzione/Università
e della Giustizia hanno oggi il debito morale di riparare i torti inflitti
all'Ordine dei Giornalisti, che rappresenta la "formazione sociale"
entro la quale "si svolge" la personalità dei giornalisti
italiani (articolo 2 Cost.). Esiste anche per le formazioni sociali un
diritto all'uguaglianza di trattamento (art. 3 Cost), alla Giustizia (art.
24 Cost.), all'imparzialità di trattamento (art. 97 Cost.). Il
lavoro professionale è tutelato dall'articolo 4 della Costituzione,
mentre l'articolo 33 (V comma) della Costituzione vuole un esame di Stato
per accedere alle professioni intellettuali, che, anche per i giornalisti,
deve svolgersi secondo quanto prescrive l'articolo 1 (comma 18) della
legge 4/1999. È compito della Repubblica garantire anche "il
pieno sviluppo della persona umana" (dei giornalisti, ndr). Appare
giusto affermare che gli articoli 2, 3, 4, 24, 33 (V comma) e 97 della
Costituzione prevalgano e spingano i Ministri dell'Istruzione/Università
e della Giustizia ad affrettare la stesura del Dpr per la professione
giornalistica".
Allargando l'intervento, Franco Abruzzo ha concluso affermando che il
Parlamento deve garantire da una parte l'indipendenza dei giornalisti
e dall'altra il diritto dei cittadini a un'informazione corretta: "Ormai
è maturo il tempo - ha detto Abruzzo - perché i giornalisti,
come i magistrati, siano inseriti nella Costituzione. Nella carta fondamentale
c'è scritto che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge.
Nella stessa carta fondamentale va scritto che i giornalisti sono soggetti
soltanto alla deontologia professionale".
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