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Per qualche giorno,
e prima di occuparsi di altro, l'opinione pubblica ha familiarizzato con
le rogatorie, termine, tratto dal gergo dei processualisti, e dall'evidente
derivazione latina: rogito, cioe' domando, chiedo.
Infatti, con la rogatoria, si domanda ad un'autorita' giudiziaria straniera
una collaborazione istruttoria: poiche' l'autorita' giudiziale italiana
dispiega il suo potere solo sul territorio nazionale, se necessita, p.e.,
di un documento che, non e' in Italia, non puo' sequestrarlo, ma puo'
chiederlo ai giudici stranieri.
Non sono un processulista
e non intendo avventurarmi in un campo dove altri piu' e meglio di me
possono dire la loro: restringero' le mie riflessioni su due particolari
che in questa vicenda mi hanno colpito: la retroattivita' delle disposizioni,
e i profili di incostituzionalita'.
PERCHE' LA LEGGE
- DI SOLITO - NON RETROAGISCE
Il gergo giuridico e' largamente intriso di latinismi, sia perche' il
codice giustinaneo, scritto in latino e; rimasto in vigore sino alla fine
del XIX secolo nella Prussia di Bismark; sia perche' il latino ha una
forza espressiva che, sintetizzando, scolpisce un concetto con rara precisione.
"Tempus
regit actum": come lo traduciamo? Il tempo regge l'atto? Significa
poco. Per rendere il concetto dovremo dire che "ogni atto va valutato
secondo la norma vigente al momento del suo compimento": tre parole
invece di tredici.
Tempus regit actum, quindi: non e' solo una ragione di buon senso: l'esigenza
che ogni agglomerato di uomini sente di darsi delle regole di condotta
e' una risposta ad un bisogno esistenziale di sicurezza insito nell'Uomo;
ognuno deve sapere cosa puo' e cosa non deve aspettarsi dai suoi simili:
chi agisce deve sapere quali sono le conseguenze del suo comportamento,
quindi quali sono le regole del gioco, mentre si gioca.
Che sicurezza si avrebbe, se agendo "rettamente" secondo le
norme vigenti, si scoprisse, il giorno dopo, che, cambiate le regole,
si e' agito male?
O il diritto da sicurezza, o non solo non serve, ma e' dannoso.
Volendo cercare un esempio "leggero", quando la F.I.F.A. dispose
che il portiere di una squadra di calcio non potesse raccogliere con le
mani il passaggio di un suo compagno di squadra, non si e' sognata di
fare ripetere le migliaia di partite precedenti, in cui era verificato
un tale episodio.
Il "tempus regit actum" e' codificato nel nostro ordinamento
dall'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile (gergalmente
soprannominate preleggi), che dichiara "la legge dispone solo per
l'avvenire". Tuttavia trattandosi di norma di legge ordinaria, e
non costituzionale, qualsiasi legge puo' derogare a tale principio.
Ed in effetti, raramente, avviene, quando interessi di rango superiore
impongono di sacrificare un po' di sicurezza in nome di piu' alti obiettivi.
E quando si parla di norme processuali, i principi cui ci si puo' ispirare
per sacrificare il " tempus regit actum" sono quelli di garanzia
dell'imputato, ove le norme precedenti non fossero, per l'appunto garantiste.
Vediamo se e' vero anche in questo caso.
RETROATTIVITA' E RISPETTO DEI DIRITTI DELLA DIFESA
Certamente la norma che impone l'autenticazione di tutte le carte raccolte
dal giudice straniero, rappresenta un'ulteriore garanzia per la difesa,
in quanto stabilisce una barriera rispetto all'ipotesi che un documento
possa essere contraffatto.
Ma per capire se questa esigenza era talmente pressante da disporre la
retroattivita' della legge, occorre porsi due quesiti: era l'imputato
privo di tutela rispetto all'ipotesi di contraffazione delle carte processuali
raccolte all'estero? E quante volte un tale evento si e' verificato, ovvero,
quante volte in un processo un imputato ha avanzato il dubbio sulla genuinita'
delle carte arrivate dall'estero.
La risposta alla prima domanda e' che l'imputato che temesse esservi state
delle contraffazioni a suo danno, poteva denunciarle, e attraverso un
apposito procedimento, ottenerne la verifica, e l'eventuale eliminazione
dal processo.
Evento che, e rispondiamo alla seconda domanda, non si e' quasi mai verificato.
Non c'era, quindi, una lesione dei diritti della difesa, tanto che praticamente
nessuna difesa ha mai lamentato che i suoi diritti, su tale punto, fossero
stati lesi.
Anticipiamo per un attimo un tema di riflessione, aggiungendo che le garanzie
dell'imputato devono contemperarsi con un generale interesse alla celerita'
dei procedimenti (che, peraltro, quando l'imputato sa di essere innocente,
risponde anche ad una sua esigenza). per attuare questo contemperamento,
era piu' logico presumere (come avviene in tutti gli ordinamenti processuali
di paesi civili e democratici) che i documenti prodotti in copia fossero
veri sino a prova contraria, lasciando all'imputato il diritto, caso per
caso, di intervenire quando si fosse cercato di provarne la colpevolezza
con mezzi illeciti .
Quindi la retroattivita' non si giustifica alla luce delle garanzie di
difesa: queste gia' esistevano, e consentivano (a differenza di quanto
provoca la nuova legge) di garantire l'imputato e di non rallentare i
processi.
Si e' violato il principio di civilta' giuridica del "Tempus regit
actum" senza che ve ne fossero serie ragioni. Ovviamente sul piano
giuridico.
PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA'
Per varie ragioni, ritengo che la contestate norme sulle rogatorie violino
la costituzione sotto diversi aspetti.
Sono violati gli att.
10 e 11, che dettano la filosofia della Repubblica nei rapporti con gli
altri Stati, rapporti che devono essere improntati alla reciprocita' e
alla collaborazione, secondo le norme internazionali piu' riconosciute:
capziosita' e formalismi perditempo che noi chiediamo agli altri paesi
(troppo civile per chiederci la reciprocita') non si direbbero rispettosi
di tale principio.
Sono violate le norme
sul c.d. "giusto processo", che prevedono un tempo ragionevole
per i processi e parita' di condizioni tra accusa e difesa: abbiamo gia'
visto, sia pure per inciso, che le nuove norme, specie nella parte in
cui stabiscono la retroattivita', allungano, senza alcuna reale esigenza
processuale, i tempi del processo.
Per pareggiare la situazione della difesa e dell'accusa, occorrerebbe,
poi, prevedere una norma che obblighi l'imputato a fornire solo copie
autenticate: ma tale norma sarebbe incostituzionale, perche' aggraverebbe
senza ragione la posizione dell'imputato; ma poiche' la "armi devono
essere pari" non si puo' nemmeno precedere un tale onere a carico
dell'accusa. Fermo restando che come l'accusa puo' contestare le prove
documentali presentate dalla difesa, altrettanto puo' fare la difesa,
volta per volta, caso per caso, con quelle prodotte dall'accusa.
E' violato il principio
di trattamento uguale per casi uguali (art. 3): la legge, infatti prevede
che il tempo necessario per regolarizzare le vecchie rogatorie non sia
conteggiabile ai fini della prescrizione: e sino a qui potrebbe andare
bene, l'imputato e' garantito, ma, se colpevole, non puo' usare il tempo
necessario a garantirlo per farla franca.
Peccato che tale norma riguardi solo gli imputati in carcere.
Che evidentemente meritano meno tutela di quelli non in carcere.
Si dira' che se uno e' sottoposto a misura preventiva di limitazione della
liberta' personale, e' perche' ha commesso un reato particolarmente grave.
Non e' cosi', necessariamente: si puo' essere a piede libero, aldila'
della gravita' del reato, perche' si e' ammalati, latitanti, parlamentari,
diplomatici, cardinali, etc.
Peraltro, se il reato e' molto grave, sono anche piu' lunghi i tempi di
prescrizione, quindi il rischio di "graziare" un colpevole e'
piu' limitato.
Insomma questa parte della legge contiene un privilegio che non trova
razionale giustificazione. Anche se, peccando di cattivi pensieri, ne
capiamo la ragione.
Infine, siccome l'art.
72 prevede che il corretto iter per giungere all'approvazione di una legge
sia quello previsto dal Regolamento, una violazione del regolamento, perpetrato
per sminuire le prerogative dell'opposizione, vizia in modo insanabile
la legge.
Cosa serve per giungere
ad un pronunciamento della Corte Costituzionale?
Giudici costituzionali preparati (e lo sono), coraggiosi (e spesso lo
sono stati), onesti (non abbiamo prove per dire l'opposto) e possibilmente
che guardino poco la televisione.
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