Rogatorie: una legge... stravagante



di
Claudio Ferro

Per qualche giorno, e prima di occuparsi di altro, l'opinione pubblica ha familiarizzato con le rogatorie, termine, tratto dal gergo dei processualisti, e dall'evidente derivazione latina: rogito, cioe' domando, chiedo.
Infatti, con la rogatoria, si domanda ad un'autorita' giudiziaria straniera una collaborazione istruttoria: poiche' l'autorita' giudiziale italiana dispiega il suo potere solo sul territorio nazionale, se necessita, p.e., di un documento che, non e' in Italia, non puo' sequestrarlo, ma puo' chiederlo ai giudici stranieri.

Non sono un processulista e non intendo avventurarmi in un campo dove altri piu' e meglio di me possono dire la loro: restringero' le mie riflessioni su due particolari che in questa vicenda mi hanno colpito: la retroattivita' delle disposizioni, e i profili di incostituzionalita'.

PERCHE' LA LEGGE - DI SOLITO - NON RETROAGISCE
Il gergo giuridico e' largamente intriso di latinismi, sia perche' il codice giustinaneo, scritto in latino e; rimasto in vigore sino alla fine del XIX secolo nella Prussia di Bismark; sia perche' il latino ha una forza espressiva che, sintetizzando, scolpisce un concetto con rara precisione.
alcuni numeri..."Tempus regit actum": come lo traduciamo? Il tempo regge l'atto? Significa poco. Per rendere il concetto dovremo dire che "ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento": tre parole invece di tredici.
Tempus regit actum, quindi: non e' solo una ragione di buon senso: l'esigenza che ogni agglomerato di uomini sente di darsi delle regole di condotta e' una risposta ad un bisogno esistenziale di sicurezza insito nell'Uomo; ognuno deve sapere cosa puo' e cosa non deve aspettarsi dai suoi simili: chi agisce deve sapere quali sono le conseguenze del suo comportamento, quindi quali sono le regole del gioco, mentre si gioca.
Che sicurezza si avrebbe, se agendo "rettamente" secondo le norme vigenti, si scoprisse, il giorno dopo, che, cambiate le regole, si e' agito male?
O il diritto da sicurezza, o non solo non serve, ma e' dannoso.
Volendo cercare un esempio "leggero", quando la F.I.F.A. dispose che il portiere di una squadra di calcio non potesse raccogliere con le mani il passaggio di un suo compagno di squadra, non si e' sognata di fare ripetere le migliaia di partite precedenti, in cui era verificato un tale episodio.
Il "tempus regit actum" e' codificato nel nostro ordinamento dall'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile (gergalmente soprannominate preleggi), che dichiara "la legge dispone solo per l'avvenire". Tuttavia trattandosi di norma di legge ordinaria, e non costituzionale, qualsiasi legge puo' derogare a tale principio.
Ed in effetti, raramente, avviene, quando interessi di rango superiore impongono di sacrificare un po' di sicurezza in nome di piu' alti obiettivi.
E quando si parla di norme processuali, i principi cui ci si puo' ispirare per sacrificare il " tempus regit actum" sono quelli di garanzia dell'imputato, ove le norme precedenti non fossero, per l'appunto garantiste.
Vediamo se e' vero anche in questo caso.


RETROATTIVITA' E RISPETTO DEI DIRITTI DELLA DIFESA
Certamente la norma che impone l'autenticazione di tutte le carte raccolte dal giudice straniero, rappresenta un'ulteriore garanzia per la difesa, in quanto stabilisce una barriera rispetto all'ipotesi che un documento possa essere contraffatto.
Ma per capire se questa esigenza era talmente pressante da disporre la retroattivita' della legge, occorre porsi due quesiti: era l'imputato privo di tutela rispetto all'ipotesi di contraffazione delle carte processuali raccolte all'estero? E quante volte un tale evento si e' verificato, ovvero, quante volte in un processo un imputato ha avanzato il dubbio sulla genuinita' delle carte arrivate dall'estero.
La risposta alla prima domanda e' che l'imputato che temesse esservi state delle contraffazioni a suo danno, poteva denunciarle, e attraverso un apposito procedimento, ottenerne la verifica, e l'eventuale eliminazione dal processo.
Evento che, e rispondiamo alla seconda domanda, non si e' quasi mai verificato.
Non c'era, quindi, una lesione dei diritti della difesa, tanto che praticamente nessuna difesa ha mai lamentato che i suoi diritti, su tale punto, fossero stati lesi.
Anticipiamo per un attimo un tema di riflessione, aggiungendo che le garanzie dell'imputato devono contemperarsi con un generale interesse alla celerita' dei procedimenti (che, peraltro, quando l'imputato sa di essere innocente, risponde anche ad una sua esigenza). per attuare questo contemperamento, era piu' logico presumere (come avviene in tutti gli ordinamenti processuali di paesi civili e democratici) che i documenti prodotti in copia fossero veri sino a prova contraria, lasciando all'imputato il diritto, caso per caso, di intervenire quando si fosse cercato di provarne la colpevolezza con mezzi illeciti .
Quindi la retroattivita' non si giustifica alla luce delle garanzie di difesa: queste gia' esistevano, e consentivano (a differenza di quanto provoca la nuova legge) di garantire l'imputato e di non rallentare i processi.
Si e' violato il principio di civilta' giuridica del "Tempus regit actum" senza che ve ne fossero serie ragioni. Ovviamente sul piano giuridico.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA'
Per varie ragioni, ritengo che la contestate norme sulle rogatorie violino la costituzione sotto diversi aspetti.

Sono violati gli att. 10 e 11, che dettano la filosofia della Repubblica nei rapporti con gli altri Stati, rapporti che devono essere improntati alla reciprocita' e alla collaborazione, secondo le norme internazionali piu' riconosciute: capziosita' e formalismi perditempo che noi chiediamo agli altri paesi (troppo civile per chiederci la reciprocita') non si direbbero rispettosi di tale principio.

Sono violate le norme sul c.d. "giusto processo", che prevedono un tempo ragionevole per i processi e parita' di condizioni tra accusa e difesa: abbiamo gia' visto, sia pure per inciso, che le nuove norme, specie nella parte in cui stabiscono la retroattivita', allungano, senza alcuna reale esigenza processuale, i tempi del processo.
Per pareggiare la situazione della difesa e dell'accusa, occorrerebbe, poi, prevedere una norma che obblighi l'imputato a fornire solo copie autenticate: ma tale norma sarebbe incostituzionale, perche' aggraverebbe senza ragione la posizione dell'imputato; ma poiche' la "armi devono essere pari" non si puo' nemmeno precedere un tale onere a carico dell'accusa. Fermo restando che come l'accusa puo' contestare le prove documentali presentate dalla difesa, altrettanto puo' fare la difesa, volta per volta, caso per caso, con quelle prodotte dall'accusa.

E' violato il principio di trattamento uguale per casi uguali (art. 3): la legge, infatti prevede che il tempo necessario per regolarizzare le vecchie rogatorie non sia conteggiabile ai fini della prescrizione: e sino a qui potrebbe andare bene, l'imputato e' garantito, ma, se colpevole, non puo' usare il tempo necessario a garantirlo per farla franca.
Peccato che tale norma riguardi solo gli imputati in carcere.
Che evidentemente meritano meno tutela di quelli non in carcere.
Si dira' che se uno e' sottoposto a misura preventiva di limitazione della liberta' personale, e' perche' ha commesso un reato particolarmente grave.
Non e' cosi', necessariamente: si puo' essere a piede libero, aldila' della gravita' del reato, perche' si e' ammalati, latitanti, parlamentari, diplomatici, cardinali, etc.
Peraltro, se il reato e' molto grave, sono anche piu' lunghi i tempi di prescrizione, quindi il rischio di "graziare" un colpevole e' piu' limitato.
Insomma questa parte della legge contiene un privilegio che non trova razionale giustificazione. Anche se, peccando di cattivi pensieri, ne capiamo la ragione.

Infine, siccome l'art. 72 prevede che il corretto iter per giungere all'approvazione di una legge sia quello previsto dal Regolamento, una violazione del regolamento, perpetrato per sminuire le prerogative dell'opposizione, vizia in modo insanabile la legge.

Cosa serve per giungere ad un pronunciamento della Corte Costituzionale?
Giudici costituzionali preparati (e lo sono), coraggiosi (e spesso lo sono stati), onesti (non abbiamo prove per dire l'opposto) e possibilmente che guardino poco la televisione.

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